assicurazione amministratore condominio

Assicurazione Amministratore Condominio

In questo articolo voglio approfondire il tema dell’assicurazione per l’amministratore di condominio, un prodotto piuttosto specifico appartenente alla famiglia delle polizze di responsabilità civile professionale. Oggi, ogni amministratore di condominio, può trovare online una valida soluzione grazie all’ampia scelta presente nei mercati virtuali: io, come consulente assicurativo, sempre cerco di estrapolare le migliori soluzioni per assicurarsi.

Uno dei grandi problemi del mercato assicurativo online è che ha finito per spostare tutta l’attenzione su di un’unica variabile, il premio (prezzo della polizza). Ma quale senso ha risparmiare qualche euro e avere una protezione scadente?
Le polizze rc, in questo caso riservate agli amministratori di condominio, devono intervenire in caso di necessità: se vi viene presentata una richiesta di risarcimento vi aspettate (giustamente) che la polizza vi tuteli. Quindi, il prezzo è importante, ma lo è ancora di più la qualità e la solidità del prodotto assicurativo.

Il consiglio – A tale proposito vi invito a valutare la proposta assicurativa di una start-up tutta italiana, specializzata in polizze professionali per amministratori di condominio e altre figure professionali e che collabora con le migliori compagnie assicurative.

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L’assicurazione Amministratore Condominio è obbligatoria?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo rifarci all’art. 71 disp. att. cod. civ., introdotto dalla legge 220/2012, questo definisce quelli che sono i requisiti necessari per poter diventare amministratore di condominio, tra questi troviamo:

  • essere in possesso di almeno di un diploma di scuola superiore
  • aver frequentato un corso di formazione specifico (per amministratore di condominio)
  • essere in possesso dei diritti civili
  • non essere interdetto o inabilitato;
  • non aver ricevuto condanne per reati contro la PA
  • non essere sottoposto a misure di prevenzione poi diventate definitive

Inoltre è previsto che l’assemblea dei condomini possa subordinare la nomina dell’Amministratore alla stipula di una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato di amministratore.

Quindi la polizza di per se non è obbligatoria per svolgere il ruolo di amministratore di condominio ma può diventarlo su richiesta dell’assemblea (pena la non assegnazione o il decadimento del mandato).

A cosa serve una polizza per l’amministratore di condominio?

Il fatto che possa non essere obbligatoria, non significa che una polizza rc per l’amministratore di un condominio sia una mera copertura opzionale, da fare giusto per scrupolo. Chiunque svolga questa mansione senza essere coperto da un buon prodotto di assicurazione rc corre un grande rischio e mette a repentaglio il suo patrimonio.

Quindi lo scopo dell’assicurazione per l’amministratore di condominio ha lo scopo di tenere indenne il patrimonio del professionista dalle eventuali richieste di risarcimento derivanti da errori commessi nello svolgimento della sua mansione. Dalla copertura sono sempre esclusi gli atti dolosi ed è bene accertarsi che non sia invece esclusa la colpa grave.

Cosa copre un’assicurazione per l’amministratore di condominio

Abbiamo detto che la polizza va a tutelare il professionista nell’ambito dello svolgimento del lavoro di amministratore di condominio, sia che lo faccia come unico mestiere, sia che abbia un solo condominio da gestire.

A mio avviso la polizza è un prodotto indispensabile per proteggersi e proteggere il proprio patrimonio.
Le polizze ideate per gli amministratori di condominio sono di tipo “all risk”, quindi vanno a proteggere una pluralità di rischi tranne quelli espressamente esclusi (si trovano nel set informativo – esclusioni).

In caso di errore, può essere chiesto in sede civile all’amministratore, un risarcimento dei danni; l’errore o l’omissione che determina il danno deve essere di natura colposa. In questo caso la polizza interverrà indennizzando il terzo danneggiato. Esempi possono essere:

  • sanzioni di tipo fiscale o amministrativo indirizzate ai condomini per errori imputabili all’amministratore;
  • gestione non corretta di eventuali lavori di riparazione, manutenzione o ristrutturazione
  • errori di rendicontazione contabile
  • danni dovuti a smarrimento o distruzione di documenti
  • mancata riscossione delle quote condominiali

La retroattività della rc

Le polizze giuste da sottoscrivere per un amministratore di condomini sono di tipo “claims made”, quindi proteggono l’assicurato dalle richieste di risarcimento che vengono presentate durante la validità della polizza (e di cui l’assicurato non era già a conoscenza).
Le “claims made” prevedono sempre un periodo di retroattività, ovvero coprono anche sinistri che sono denunciati oggi e per richieste di risarcimento presentate oggi ma per errori commessi dall’amministartore in passato, sempre che rientrino nel periodo di retroattività.

Se una polizza ha retroattività di 5 anni e viene presentata una richiesta di risarcimento per un errore commesso 4 anni fa, l’amministratore è coperto. Se l’errore fosse stato di 7 anni fa no.

Se si opta per una retroattività illimitata, la polizza copre errori commessi in passato senza limiti temporali, purché l’amministratore non sia a conoscenza della richiesta di risarcimento prima della stipula della polizza.

Come si sottoscrive una polizza rc amministratore di condomini?

Quando si desidera stipulare una polizza rc amministratore è bene leggere con attenzione il set informativo dell’assicurazione proposta, in modo da conoscere in dettaglio ciò che si sta per sottoscrivere.

Per la definizione dell’entità del premio, sono importanti il fatturato annuo da amministratore, il massimale prescelto e la franchigia.

Il massimale deve essere adeguato e spesso ad aumentarlo non si spende cifre significativamente più alte: dovete essere voi a definire il vostro massimale ma se amministrate più condomini deve essere alto.

La franchigia è invece quella parte del risarcimento che resta a carico dell’assicurato, deve essere bassa, per me mai oltre i 1.000€